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D. 18/09/2002

1. I materiali installati devono essere conformi a quanto specificato al punto 3.2.

2. È consentito mantenere in uso mobili imbottiti e sedie non imbottite non rispondenti ai requisiti previsti, rispettivamente, alle lettere e) e g) del citato punto 3.2.

15.3 Compartimentazione.

1. Si applicano le disposizioni di cui al punto 3.3.

15.4 Limitazioni alle destinazioni d'uso dei locali.

1. Si applicano le disposizioni di cui al punto 3.4, ad eccezione del comma 1.

15.5 Scale.

1. Tutte le scale devono essere almeno di tipo protetto, con caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto previsto al punto 15.1.

2. Le scale a servizio di edifici di altezza antincendi superiore a 24 m, destinati anche in parte ad aree di tipo D, devono essere a prova di fumo.

3. Le scale, sia protette che a prova di fumo, devono immettere, direttamente o tramite percorsi orizzontali protetti, in luogo sicuro all'esterno dell'edificio.

4. Sono ammesse scale di sicurezza esterna in alternativa alle scale a prova di fumo.

5. Fermo restando la presenza di almeno una scala avente larghezza non inferiore a 1,20 m, sono ammesse scale di larghezza non inferiore a 0,90 m, computate come un modulo ai fini del calcolo del deflusso.

6. Sono ammesse rampe non rettilinee, a condizione che vi siano pianerottoli di riposo almeno ogni quindici gradini e che la pedata del gradino sia di almeno 30 cm, misurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno.

7. I vani scala privi di aperture di aerazione su parete esterna, devono essere provvisti di aperture di aerazione in sommità di superficie non inferiore ad 1 mq, con sistema di apertura degli infissi comandato sia automaticamente da rivelatori di incendio che manualmente mediante dispositivo posto in prossimità dell'entrata alle scale, in posizione segnalata.

15.6 Ascensori e montacarichi.

1. Si applicano le disposizioni di cui al punto 3.6; le caratteristiche di resistenza al fuoco devono essere conformi a quanto previsto al punto 15.1.

15.7 Montalettighe utilizzabili in caso di incendio.

1. Gli edifici di altezza antincendi superiore a 12 m, destinati anche in parte ad aree di tipo D, devono disporre di almeno un montalettighe utilizzabile in caso di incendio rispondente ai requisiti previsti al punto 3.6.1.

15.8 Ammissibilità di una sola scala.

1. Per gli edifici aventi altezza antincendi fino a 12 metri è ammessa la presenza di una sola scala, almeno di tipo protetto, a servizio dei piani fuori terra, di larghezza non inferiore a 1,20 m, purchè raggiungibile con percorsi di esodo, misurati a partire dalla porta di

2. I piani interrati devono essere serviti da almeno due uscite, per ciascun piano, adducenti verso luogo sicuro dinamico.

16. Misure per l'esodo di emergenza.

16.1. Affollamento.

1. Si applicano le disposizioni di cui al punto 4.1.

16.2. Capacità di deflusso.

1. Si applicano le disposizioni di cui al punto 4.2.

16.3 - Esodo orizzontale progressivo.

1. Si applicano le disposizioni di cui al punto 4.3.

16.4 - Sistemi di vie d'uscita.

1. Si applicano le disposizioni di cui al punto 4.4.

16.5 - Lunghezza delle vie d'uscita al piano.

1. Si applicano le disposizioni di cui al punto 4.5, commi 1 e 2.

2. Sono ammessi corridoi ciechi di lunghezza superiore a 15 m e fino a 25 m a condizione che: le pareti di separazione dei locali che si affacciano su tali corridoi abbiano caratteristiche non inferiori a REI 30; le porte dei locali aventi accesso da tali corridoi abbiano caratteristiche non inferiori a REI 30 e siano dotate di dispositivo di autochiusura; le porte normalmente tenute in posizione aperta, devono essere munite di dispositivo di rilascio elettromagnetico secondo quanto riportato al punto 4.9, comma 5; tutti i materiali di rivestimento siano di classe 0 di reazione al fuoco.

16.6 Caratteristiche delle vie d'uscita.

1. Si applicano le disposizioni di cui al punto 4.6.

16.7 Larghezza delle vie d'uscita.

1. Fermo restando la presenza di almeno una via di uscita conforme al punto 4.7, comma 1, sono consentite vie di uscita di larghezza non inferiore a 0,90 m da computarsi come un modulo ai fini del calcolo del deflusso. La misurazione della larghezza delle uscite deve essere eseguita nel punto più stretto della luce.

16.8 Larghezza totale delle vie d'uscita.

1. Si applicano le disposizioni di cui al punto 4.8.

16.9 Sistemi di apertura delle porte.

1. Si applicano le disposizioni di cui al punto 4.9.

16.10 Numero di uscite. Si applicano le disposizioni di cui al punto 4.10, fatto salvo il caso in cui è ammessa la presenza di una sola scala.

17. Aree ed impianti a rischio specifico, impianti, gestione della sicurezza ed altre disposizioni

1. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 5 (ad eccezione del punto

5.1, commi 2 e 3), 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, del titolo II.

2. Nelle strutture sanitarie con meno di 300 posti letto, in caso di difficoltà di accesso alle aree da parte dei mezzi di soccorso, deve essere prevista l'installazione di almeno un idrante esterno DN 70, ubicato in posizione segnalata.

3. Su specifica autorizzazione dell'autorità sanitaria competente, è consentito che la distribuzione dei gas medicali avvenga mediante singole bombole, munite di idoneo sistema di riduzione della pressione, sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni

a) le procedure di utilizzazione di gas in bombole all'interno dei reparti e dei servizi devono formare oggetto di specifica trattazione nel documento di cui all'art. 4 del Decreto legislativo n. 626/1994. Inoltre, il montaggio e lo smontaggio dei riduttori deve essere affidato esclusivamente a personale specializzato e formato ed è vietato il caricamento delle bombole mediante travaso

b) il riduttore e i flussometri devono essere protetti dalle azioni meccaniche. All'interno dei reparti le bombole devono essere adeguatamente posizionate al fine di evitare cadute accidentali

c) è vietato depositare, anche in via temporanea, le bombole lungo qualsiasi via di esodo

d) è vietato l'utilizzo di gas in bombole in locali con presenza di visitatori non autorizzati all'assistenza. Strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, sia esistenti che di nuova costruzione strutture, fino a 25 posti letto, che erogano prestazioni a ciclo diurno in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale, sia esistenti che di nuova costruzione strutture esistenti, fino a 25 posti letto, che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo

18.1. Generalità.

1. Le strutture di cui al presente titolo possono essere ubicate in edifici ad uso civile, serviti anche da scale ad uso promiscuo.

18.2. Strutture di superficie fino a 500 mq.

1. Devono essere osservate le seguenti prescrizioni: strutture portanti e separanti almeno R/REI 30 per i piani fuori terra e almeno R/REI 60 per i piani interrati; misure relative alle vie di uscita in grado di assicurare il sicuro esodo degli occupanti e conformi almeno all'allegato III del Decreto ministeriale 10 marzo 1998. I locali ubicati ai piani interrati devono disporre, in ogni caso, di almeno due vie di uscita alternative adducenti verso luoghi sicuri dinamici; impianti realizzati in conformità alla normativa vigente; aree ed impianti a rischio specifico conformi alle disposizioni di cui al punto 5 (ad eccezione del punto 5.1, commi 2 e 3), del titolo II.

2. Devono inoltre essere osservate le disposizioni di cui al titolo II, punti

7.2, 9, 10.1, 10.2, 11 e 12.

3. Nelle strutture fino a 25 posti letto che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale, deve essere installato un impianto di allarme elettrico a comando manuale con dispositivi di segnalazione ottici ed acustici.

18.3. Strutture di superficie superiore a 500 mq.

1. Devono essere applicate le disposizioni previste per le aree di tipo C di cui, rispettivamente: al titolo II, per le strutture di nuova costruzione e per quelle esistenti alla data di entrata in vigore del presente Decreto, nel caso siano oggetto di interventi comportanti la loro completa ristrutturazione e/o il cambio di destinazione d'uso; al titolo III per le strutture esistenti.

 

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